Bandi Regione Emilia Romagna

L.R. n. 24/2022. Finanziamento a fondo perduto ad interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. 2023

Descrizione completa del bando

Il bando si pone come obiettivi:

stimolare la crescita e incentivare esclusivamente i traffici aggiuntivi, cioè la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti;
incentivare i collegamentiche hanno come origine e/o destinazione un nodo regionale, cioè i collegamenti intraregionali e interregionali;
privilegiare la retroportualità ferroviariain quanto strategica per i nodi regionali e con ampi margini di crescita per il trasporto ferroviario e lerelazioni con la ZLS – zona logistica semplificata;
incentivare sia il traffico ferroviario intermodale sia il traffico ferroviario tradizionalemediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada, a vantaggio degli utenti finali.
Più in generale viene perseguito l’obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale e di incrementare la sicurezza della circolazione.





Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda le Imprese Logistiche, gli Operatori del Trasporto Multimodale (MTO) e le imprese armatrici che svolgono il trasporto ferroviario e fluviale o fluviomarittimo, aventi sede in uno degli Stati dell’Unione Europea e/o nei Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, singolarmente o in consorzio.

Non possono presentare domanda le associazioni temporanee di imprese in quanto non perseguono la finalità di incidere in maniera strutturale sul traffico merci.

Tipologia di interventi ammissibili
È ammessa a contribuzione la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato, e servizi di trasporto fluviale o fluviomarittimo con le seguenti caratteristiche:

• Ogni servizio ferroviario deve essere aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 ed avere origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un terminal ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

I servizi ferroviari aggiuntivi dovranno essere costituiti da almeno 20 treni/anno oppure trasportare almeno 15.000 tonnellate di merce all’anno Il contributo per i chilometri percorsi da treni di ritorno con carri vuoti e con Unità di Trasporto Intermodale (UTI) vuote, funzionali al ritorno dei contenitori, è calcolato nella misura di 1/3 del peso delle tonnellate trasportate e di un numero di chilometri pari a quelli percorsi nel tragitto di andata e concorreranno al conteggio delle tonnellate complessive. I treni la cui massa netta supera le 1.300 tonnellate possono, ai fini del raggiungimento del numero minimo di 20 treni all’anno, essere considerati come due treni.

Non sono ammessi al contributo i servizi ferroviari di autostrada viaggiante

• Ogni servizio fluviale o fluviomarittimo deve essere aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 ed avere origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali e marittime della Regione Emilia-Romagna e/o nel porto di Ravenna.

Ogni servizio aggiuntivo deve comportare, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento, un aumento complessivo delle tonnellate trasportate di almeno 7.500 tonnellate di merce all’anno, oppure esser un trasporto eccezionale.

Non sono ammessi al contributo i trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti. Ai fini del computo dei servizi aggiuntivi ferroviari o fluviali o fluviomarittimi, per l’erogazione del contributo sono considerati i servizi effettuati e non quelli programmati.

Possono essere ammessi a contributo i servizi avviati a partire dal 01 gennaio 2023. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere chiesto il contributo per la durata minima di una annualità fino ad un massimo di 3 annualità.

Entità e forma dell’agevolazione
– Per i servizi ferroviari, il contributo da assegnare per ciascun servizio ammissibile è calcolato in base alle tonnellate di merci trasportate ed alla distanza del trasporto. L’entità del contributo è stabilita nella misura di 0,011 Euro per tonnellata per chilometro, fino ad un massimo di 120 chilometri del tragitto nel territorio emiliano romagnolo.

Sono soggetti a contributo solo i chilometri percorsi nel territorio regionale. Nel caso il tragitto del servizio all’interno del territorio regionale sia inferiore a 120 chilometri, il contributo è quantificato in base ai chilometri di rete ferroviaria effettivamente percorsi.

L’importo massimo del contributo annuale che può essere assegnato ad ogni impresa beneficiaria, per tutti i servizi ammessi a contributo, è pari a 180.000 Euro.

– Per i servizi fluviali o fluviomarittimi, il contributo da assegnare per ciascun servizio ammissibile è calcolato sulla base della quantità di merci trasportate. L’entità del contributo è stabilita in 3 Euro a tonnellata o, in alternativa, in 4.500 Euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.





Scadenza
Proroga al 29 marzo 2023