Finanziamento a fondo perduto per investimenti delle aziende agricole in Lombardia
Regione:
Lombardia
Scadenza Bando:
31/03/2022
Descrizione:
Descrizione completa del bando
L’Operazione si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.
Soggetti beneficiari
Possono partecipare:
· Imprenditori individuali;
· Società agricola di persone, di capitali o cooperativa.
Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili, solamente se relative ai prodotti compresi nel bando, le seguenti tipologie d’intervento:
A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:
1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea;
2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati al miglioramento delle strutture esistenti e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti che determinano un aumento dei capi allevati. Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture delle nuove strutture di stoccaggio effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico;
3) costruzione di nuove serre e tunnel. Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:
• 250 mq nel caso di serre;
• 750 mq nel caso di tunnel.
I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi, non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel. Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune;
B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine; dall’obbligo di realizzazione dell’impianto antigrandine sono esentati gli impianti di frutta a guscio.
Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell’acquisto di:
• piante;
• pali e fili di sostegno;
• dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
• impianto di irrigazione;
• impianto antibrina;
• impianto antigrandine;
• reti antinsetto.
In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l’acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all’impianto estirpato.
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a 5.000 mq.
C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori, beneficiari della Operazione 6.1.01 - “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”6 del PSR 2014-2020, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, è ammissibile l’adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell’ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento.
I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda iniziale.
Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell’amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest’ultimo. La rimozione dell’amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati.
In caso di intervento di rimozione e sostituzione dell’amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione riportante l’indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;
D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea;
3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che vi sia il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
• l’effluente, anche a seguito di eventuale trattamento, sia distribuito per almeno il 51% su terreni disponibili a qualsiasi titolo per l’utilizzazione agronomica da parte dell’impresa o società richiedente l’aiuto, compresi i terreni oggetto di convenzione di utilizzazione agronomica;
• gli effluenti di allevamento trattati siano per almeno il 51% di provenienza dell’impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.
Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati ad eccezione degli impianti di “nitrificazione e denitrificazione”, di “fitodepurazione” e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo;
4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell’efficienza energetica, tramite l’installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo, ad esempio le pompe di calore;
E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nel bando;
F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti, ad esempio l’acquisto di reti antinsetto;
G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture. Le capannine sono ammissibili solo in presenza di entrambe le seguenti caratteristiche:
• per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l’abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
• per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.
I preventivi di spesa presentati dal richiedente devono dare evidenza anche dei supporti decisionali e/o dei modelli previsionali;
H) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap;
I) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a esclusivo utilizzo aziendale (impianti fotovoltaici e solare termico) che dovranno essere installati su fabbricati rurali produttivi afferenti all’impresa.
L’esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite:
• per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla rete in bassa tensione e una relazione da parte del tecnico che fornisce l’impianto con l’indicazione che la produzione di energia sia compresa tra il 50% e il 100% del fabbisogno aziendale, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti desunti dalle forniture;
• per impianto solare termico: una relazione da parte del tecnico che fornisce l’impianto indicante il fabbisogno aziendale.
Entità e forma dell'agevolazione
Scadenza
Le domande potranno essere presentate dal 19/11/2021 al 31/03/2022, ore 12:00.