credito di imposta editoria

Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Credito di imposta per le spese per la distribuzione delle testate edite.

A seguito della decisione n. C(2022) 4898 final,  con la quale la Commissione si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 2 agosto 2022 sono stati definitivamente stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta per le spese sostenute per l’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite.

Soggetti beneficiari

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

  1. sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
  2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  3. indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. che abbiano stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative cui sono iscritte, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Può soddisfare il requisito di ammissione, anche l’aver stipulato contratti di distribuzione che assicurino nel servizio la parità di condizioni a tutte le testate rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, nonché la realizzazione della più ampia agibilità e capillarità della rete di vendita, anche con riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali, in conformità a quanto disposto dal decreto.



Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute, per l’anno 2020, per la distribuzione ed il trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per la distribuzione delle copie ai sottoscrittori di abbonamenti ai giornali, né i costi di distribuzione tramite il servizio postale.

Entità e forma dell’agevolazione

Il credito di imposta è previsto in misura pari al 30 per cento della spesa ammessa, effettivamente sostenuta per l’anno 2020 per la distribuzione ed il trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.

Scadenza

Le imprese editrici potranno presentare domanda dal 14 ottobre 2022, ore 10.00, al 14 novembre 2022, ore 23.59